Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 24/11/2006 n. 286

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.

51. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.

52. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, e successive modificazioni;

b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346;

c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, e successive modificazioni;

d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001 n. 383.

53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente.

54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47 a 52, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, é destinata ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007.

55. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».

56. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni, é ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.

57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 56, é aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.

58. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001 n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002 n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 57 é rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000 n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005 n. 58.

59. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997 n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997 n. 403, e successive modificazioni, é autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997 n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998 n. 462, e per le cinque annualità successive. Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.

61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

62. Le cinque annualità di cui al comma 61 decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica é stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

63. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli é rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto. 64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63.

65. Alla tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro é sostituita dalla seguente: «55,00»;

b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo é dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa é raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata»; c) il numero d'ordine 7 é sostituito dal seguente: «7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:

7.1. per ogni soggetto: 4,00 - L'importo é dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto».

66. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 65 e dal comma 67, al netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per 1'anno 2007, é istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. Il fondo di cui al presente comma é comunque incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro.

67. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954 n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954 n. 869, come da ultimo sostituito dall'allegato 2-quinquies alla legge 30 dicembre 2004 n. 311, é sostituito da quello di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto.

68. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.

69. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005 n. 168, e successive modificazioni, le parole: «31 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

70. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 506, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

b) nell'articolo 164, comma 1:

1) all'alinea, le parole: «secondo i seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)»;

2) alla lettera a), numero 2), le parole: «o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta» sono soppresse;

3) alla lettera b), le parole da: «nella misura del 50 per cento» fino a: «per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle predette lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera a), numero

1)»; nella stessa lettera, le parole: «nella suddetta misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;

4) dopo la lettera b), é aggiunta la seguente: «b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, é deducibile l'importo costituente reddito di lavoro».

72. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme del comma 71 del presente articolo hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni. Con regolamento ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, si provvede alla modifica delle misure recate dal comma 71 del presente articolo, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633. La modifica é effettuata, in particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 71 del presente articolo.

 

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